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18 dicembre 2025

Documenti

Approvata dal Parlamento la Legge di conversione del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159

Il testo con tutti gli emendamenti apportati in fase di conversione, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Approvata dal Parlamento la Legge di conversione del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159.

Rispetto al testo del Decreto la principale novità per quanto attiene alla formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro è presente all'Articolo 1-bis. "Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".

In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Il Parlamento fa anche dietrofront sulle scale permanenti verticali all'Articolo 5 comma 1, lettera h) - che modifica il comma 2 dell’articolo 113 del D.Lgs. 81/08, riportando l'altezza da 2 a 5 metri. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.

Confermato, infine, il mandato alla Conferenza Stato-Regioni di  individuare, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di conversione.
I criteri e i requisiti disposti da tale accordo dovranno essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti dovranno essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si attende comunque la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per prendere visione del testo licenziato.

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